Riconfermato anche per il 2021, questa volta con una gradita modifica: il tetto di spesa aumenta.

Vediamo in dettaglio quali sono gli interventi ammessi e come beneficiare della detrazione.

 

Bonus mobili,
con la proroga il tetto di spesa sale a 16mila euro

 

Proroga anche per il 2021 e tetto di spesa più ricco per il bonus mobili. Sono queste le novità della detrazione fiscale del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, utilizzabile da chi ha ristrutturato casa nel 2020 o sta per farlo.

Il provvedimento, incluso nella Legge di Bilancio per il 2021, ha prorogato il bonus e aumentato il limite di spesa da 10mila a 16mila euro. In questo modo ha dato una nuova occasione a chi ha avviato i lavori lo scorso anno e ha già speso tutto il precedente plafond di 10.000 euro: con la nuova soglia di 16.000 euro, nel 2021 saranno agevolabili spese per ulteriori 6.000 euro.

 

Bonus mobili, la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate

 

Viste le ultime novità, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sua guida fiscale “Bonus Mobili ed Elettrodomestici”.
La detrazione del 50% va calcolata su una somma massima di 16 mila euro e di 10 mila euro. Per gli acquisti effettuati fino a fine 2021, il beneficio deve essere collegato a lavori iniziati dal 2020. Le spese coperte sono quelle relative all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione sarà ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo. Vediamo le novità nel dettaglio.

 

Bonus mobili, cosa è ?

 

Il bonus mobili consiste in una detrazione Irpef del 50% sulle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), finalizzati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per avere l’agevolazione è indispensabile, quindi, realizzare una ristrutturazione edilizia, sia su singole unità immobiliari residenziali sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali.
Quanto agli acquisti agevolabili non occorre che ci sia una correlazione tra gli interventi effettuati e i mobili acquistati, neppure per quel che riguarda il tetto di spesa. Quindi chi, ad esempio, ha speso 5.000 euro per rifare il bagno, potrà comunque spendere fino a16.000 euro per cambiare l’arredo di tutta casa, compresa la cucina.
Ai fini dell’agevolabilità, i beni acquistati devono essere nuovi e possono essere destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio. L’intervento cui è collegato l’acquisto può essere effettuato anche su una pertinenza dell’immobile stesso, anche se accatastata autonomamente.

 

Bonus mobili, attenzione alla data di avvio lavori

 

Per gli acquisti effettuati nel 2021, il bonus mobili deve essere agganciato a interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2020.

La data di inizio lavori deve essere anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione.

 

Bonus mobili, le modalità di pagamento

 

Per usufruire dell’agevolazione è obbligatorio il pagamento con strumenti tracciabili, e la fattura o lo scontrino che riporti il codice fiscale di chi ha effettuato il pagamento. Nel caso del bonifico è possibile utilizzare quello per le ristrutturazioni, o un bonifico standard ordinario, indicando però sempre il proprio codice fiscale e il codice fiscale o la partita Iva del fornitore. Non è invece richiesto il numero di fattura, per cui è regolare il pagamento anche se si fa riferimento nella causale al numero dell’ordine e non, appunto, a quello della fattura che sarà emessa successivamente. La detrazione è riconosciuta in caso di acquisto a rate, ma occorre che la società che eroga il finanziamento paghi a sua volta con strumenti tracciabili e consegni all’acquirente copia della ricevuta del pagamento effettuato per suo conto.
Bisogna sempre conservare:

  • ricevuta del bonifico;
  • ricevuta di avvenuta transazione (per i pagamenti con carta di credito o di debito);
  • documentazione di addebito sul conto corrente;
  • fatture di acquisto dei beni, riportanti la natura, la qualità e la quantità dei beni e dei servizi acquisiti.

 

Il bonus è utilizzabile anche per lavori con l’Ecobonus (cappotto) ? Nel caso, fino a quale tetto di spesa?

 

Bonus Mobili per lavori 2020-2021: quale tetto di spesa?

22 Gennaio 2021

In base alla risposta fornita dalla Presidenza del Consiglio (FAQ n. A08.7), il Bonus Mobili spetta anche ai contribuenti che accedono al Sismabonus e al Superbonus per le spese sostenute dal primo luglio 2020 al 30 giungo 2022.

Nel chiarimento fornito si legge infatti:

 

Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l’articolo 16-bis del Tuir costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia (Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380), il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

 

In base a quanto chiarito, il bonus per acquistare arredi e grandi elettrodomestici di elevata classe energetica spetta anche nel caso in cui i titolari delle detrazioni IRPEF spettanti nelle due fattispecie (Sismabonus ed Ecobonus al 110%) optino in alternativa per la cessione del credito d’imposta corrispondente o per lo sconto immediato in fattura.

 

Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito. Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.

 

Con la clausola che il Bonus Mobili, per sua natura, non è invece cedibile. Per quanto concerne il tetto di spesa, si applica quello relativo all’anno dei lavori. Per quelli pagati nel 2021 si fruisce di un Bonus Mobili di 16mila euro.

 

Il bonus è destinato ad un affitto commerciale?

 

Il Bonus Mobili è destinato solo agli immobili residenziali. La normativa in questo senso non è cambiata. La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto una serie di modifiche, innalzando per esempio a 16mila euro il tetto massimo di spesa a cui si può applicare l’agevolazione, ma non ha cambiato i requisiti di fondo per l’accesso al bonus.  Fra i quali è prevista l’applicabilità ai soli immobili oggetto di ristrutturazione agevolata su singole unità oppure su parti comuni di edifici, sempre a carattere residenziale.

Non ci sono paletti al titolo abilitativo: la detrazione spetta anche nel caso in cui l’immobile sia in affitto. Ma rileva la destinazione d’uso, che deve essere residenziale.

Se dovesse trattare di un affitto commerciale,

per questo non si può applicare il Bonus Mobili e Arredi

 

 


Tutte le attività soggette a scia

 

Elenco di tutte le attività soggette a comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), anche per via telematica: modulistica e regimi amministrativi coinvolti.

Individuate ufficialmente le attività oggetto di procedimento, anche telematico, di comunicazione o segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) o di autorizzazione. Se prevista anche in materia di pubblica sicurezza, la S.C.I.A. produce gli effetti della relativa autorizzazione ai sensi del R.D. n. 773/1931. La normativa di riferimento è  il D.Lgs. n. 222/2016 recante “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”  (Gazzetta Ufficiale n. 277/2016). Regione ed enti locali sono stati chiamati ad adeguarsi entro lo scorso giugno .

 

Ad essere disciplinati sono i procedimenti amministrativi nei seguenti settori:

  • commercio;
  • somministrazione di alimenti e bevande;
  • strutture ricettive e stabilimenti balneari;
  • attività di spettacolo o intrattenimento;
  • sale giochi;
  • autorimesse;
  • distributori di carburante;officine di autoriparazione (meccanici, carrozzerie e gommisti);
  • acconciatori e
  • panifici;
  • tintolavanderie, arti tipografiche, litografiche, fotografiche e di stampa;
  • autoscuole;
  • scuole nautiche;
  • centri di revisione di veicoli a motore;
  • facchinaggio;
  • allevamento, stalle di sosta, produzione di latte crudo;
  • impresa di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione;
  • asili nido;
  • agenzie di pubblici incanti, matrimoniali, di pubbliche relazioni, di recupero stragiudiziale dei crediti e d’affari.

Nella tabella A del decreto legislativo vengono indicati i regimi amministrativi coinvolti:

  • quando è prevista la Comunicazione, quest’ultima produce effetto con la presentazione allo Sportello unico di cui all’articolo 19-bis della legge n. 241 del1 990 o all’amministrazione competente. Qualora per l’avvio, Io svolgimento o la cessazione dell’attività siano richieste altre comunicazioni o attestazioni, l’interessato può presentare un’unica comunicazione allo Sportello unico;
  • se è prevista la SCIA, si applica l’art.19 della legge n. 241 del 1990: l’attività può essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia) l’amministrazione effettua i controlli sulla sussistenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività. Qualora venga accertata la carenza di tali requisiti, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere all’interessato di conformare le attività alla normativa vigente;

se viene indicata la SCIA unica, si applica l’art. 19-bis, comma 2 della legge n. 241 del 1990: qualora per lo svolgimento di un’attività soggetta a SCIA siano necessarie altre SCIA o comunicazioni e notifiche, l’interessato presenta un’unica SCIA allo Sportello unico del Comune, che la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate

  • per i controlli di loro competenza. Entro 60 giorni (30 nel caso dell’edilizia), qualora venga accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività, l’amministrazione può vietare la prosecuzione dell’attività o richiedere
    all’interessato dì conformarla alla normativa vigente;
  • se viene indicata la SCIA condizionata ad atti di assenso, si applica quanto previsto dall’art. 19-bis, comma 3 della legge n. 241 del 1990: qualora l’attività oggetto di SCIA sia condizionata all’ acquisizione di autorizzazioni, atti di assenso comunque denominati, l’interessato presenta la relativa istanza allo Sportello unico, contestualmente alla SCIA Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi. L’avvio delle attività è subordinato al rilascio delle autorizzazioni, che viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato;
  • se viene prevista l’Autorizzazione, è necessario un provvedimento espresso, salvo i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell’art. 20 della legge n. 241 del 1990. Qualora per lo svolgimento dell’attività sia necessaria l’acquisizione di ulteriori atti di assenso, si applicano le disposizioni in materia di Conferenza di servizi di cui agli artt. 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990. Entro 5 giorni è convocata la Conferenza di servizi per acquisire le autorizzazioni, il cui rilascio viene comunicato dallo Sportello unico all’interessato.

In ogni caso, le istanze, le segnalazioni e le comunicazioni indicate nella tabella vanno presentate utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Comune. L’amministrazione non può chiedere informazioni o documenti diversi da quelli pubblicati sul sito e informazioni o documenti già in possesso dell’amministrazione pubblica. In più, la SCIA, la SCIA unica o condizionata e la comunicazione sono corredate dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati ave espressamente previsto dalla normativa vigente.

 

Il riferimento normativo resta l’articolo 16, comma 2, del dl 63/2013. Un utile documento di consultazione è la Guida al Bonus Mobili 2021.

 

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